Art. 8.
(Oneri della commissione).

      1. Gli oneri da corrispondere per la partecipazione e per lo svolgimento dell'attività di ogni membro della commissione sono posti a carico dell'associazione, federazione o società che lo ha nominato ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2. I medesimi oneri relativi al presidente della commissione sono posti a carico del Ministero della salute nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.